Il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio è valido solo se lo decide il giudice

Il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio è valido solo se lo decide il giudice
08 Giugno 2021: Il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio è valido solo se lo decide il giudice 08 Giugno 2021

IL FATTO. Con la sentenza di separazione giudiziale il Tribunale aveva imposto al marito, Tizio, l’obbligo di corrispondere a cadenza mensile alla consorte, Caia, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di €. 300,00. Qualche anno dopo Caia notificava a Tizio un atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento di oltre €. 20.000,00, a titolo di arretrati nel versamento dell’assegno di mantenimento alla prole. Tizio proponeva, quindi, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., lamentando di aver adempiuto alla propria obbligazione, avendo già versato le predette somme direttamente al figlio.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo provato il fatto che l’intimato avesse adempiuto alla propria obbligazione mediante il versamento delle somme mensilmente dovute direttamente al figlio.

Tale modalità risultava, infatti, essere stata concordata tra le parti e di tale circostanza ne era stata offerta prova in giudizio attraverso una dichiarazione scritta del figlio e l’interrogatorio formale. 

Caia proponeva però appello avverso la predetta statuizione. La Corte d’appello rigettava invece l’opposizione di Tizio, affermando, in particolare, che il versamento dell’assegno di mantenimento a favore del figlio doveva essere adempiuto nei confronti dell’altro coniuge anche dopo il conseguimento della maggiore età del figlio e che la possibilità per l’obbligato di versare l’assegno direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne doveva essere subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione.

Tizio, quindi, impugnava la pronuncia della Corte d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte con l’ordinanza n. 9700 del 13.04.2021 ha, anzitutto, evidenziato come “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli da parte del coniuge separato, risponde al superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”. 

Pertanto, il provvedimento giudiziale che ha disposto in ordine all’obbligazione relativa al versamento dell’assegno “non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”.

E che, qualsiasi accordo che comporti una modifica a quanto statuito nel provvedimento del Giudice “non potrebbe che essere nullo e privo di effetti”.

La Corte ha, quindi, concluso affermando che “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato.

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